Fotovoltaico in condominio: c’è libertà d’azione
Il singolo condomino può montare pannelli su parti comuni dell’edificio senza dover ottenere l’ok dall’assemblea, a condizione, però, che l’impianto garantisca le condizioni di stabilità e sicurezza per il decoro architettonico del palazzo. La svolta arriva dalla Corte di Cassazione.
La sentenza della Corte di Cassazione n.1337/2023, emessa il 17 gennaio dello scorso anno, afferma che l’installazione di un impianto fotovoltaico in una parte comune di un condominio non richiede alcuna modifica dello stesso e non prevede la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Nella vicenda analizzata dal Giudice, un condomino voleva installare 12 pannelli nelle aree comuni del condominio ma, ricevendo parere sfavorevole dell’assemblea, decideva di intentare causa contro il condominio stesso. Il caso è passato sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte d’Appello, ricevendo in entrambi i casi opinione contraria al progetto proposto pur non ricevendo il divieto all’installazione. Pertanto, sulla base di tali pareri, è il condominio che dovrà presentare una planimetria alternativa che non interferisca con l’utilizzo delle parti comuni di altri condomini, ricercando, altresì, garanzie per tutelarsi da eventuali danni arrecati.
Basandosi sull’art. 1122-bis del Codice Civile rubricato ,“Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, è possibile installare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare o altra superficie idonea e in aree dedicate comuni, previo avviso all’Amministratore
A tal riguardo, i giudici della Cassazione chiariscono che:
“Resta inteso che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio.”