DL Rilancio: incentivi green al 110%
La detrazione si applica nella misura del 110% per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ed è destinata a condomini, singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa e case popolari (IACP).
Interventi ammessi
– Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
– Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici.
– Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, anche congiuntamente a sistemi di accumulo o colonnine di ricarica veicoli elettrici, sempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi suddetti.
– Spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, stipulando contestualmente una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.
Requisiti
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi suddetti, anche congiuntamente ad installazione di un impianto fotovoltaico, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.
Cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione
I soggetti che sosterranno le spese indicate potranno optare per un utilizzo diretto della detrazione accedendo a uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi.