Agevolazioni tariffarie utenti Comuni alluvionati
Regione Emilia-Romagna maggio/ottobre 2023.
Delibera Arera 565/2023/R/com del 30.11.2023
A seguito degli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale che si sono verificati nella Regione Emilia Romagna a partire dall’1 maggio 2023 e successivi, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha deliberato nuove agevolazioni tariffarie applicabili retroattivamente dal 1° maggio al 31 ottobre 2023 per le forniture luce e gas.
Per usufruire dei benefici di legge è necessario inviare una richiesta al proprio fornitore, formalizzata secondo le seguenti disposizioni fissate dall’Autorità, entro il 30/06/2024:
- Per le UTENZE DOMESTICHE: produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente.
- Per le UTENZE ALTRI USI (BUSINESS): produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 -art. 3 comma 1 lettera b).
Il fornitore si farà carico della richiesta e la inoltrerà al Distributore ai fini dell’applicazione delle agevolazioni definite dalla Delibera ARERA come segue:
- Per le forniture di energia elettrica (artt. 6/7/8):
- utenze energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, non si applicano:
- a) le componenti σ1 σ2 σ3 di cui al comma 27.1, lettere a), b), e c) del TIT;
- b) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 34.1 del TIT.
- utenze di energia elettrica di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), del TIT, non si applicano:
- a) la componente tariffaria TRAS, di cui al comma 7.1 del TIT;
- b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui al
comma 9.3 del TIT;
- c) le componenti tariffarie MIS, di cui all’Articolo 33 del TIME;
- d) le componenti tariffarie A e UC di cui al comma 34.1 del TIT.
- Con riferimento alle utenze elettriche di cui al comma 2.1, le attivazioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti dal TIC.
- Per le forniture di gas (artt. 9/10/11):
- utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG, non si applicano:
- a) le componenti t1 e t3, di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG;
- b) le componenti RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR di cui al comma 42.3, lettere da c) a j) della RTDG.
- utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, diverse da quelle di cui al precedente comma 8.1, non si applicano:
- a) le componenti t1 e t3, di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG;
- b) le componenti GS, RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR di cui al comma 42.3, lettere da c) a j) della RTDG.
- utenze di gas naturale di cui al comma 2.1, le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti dalla RTDG.